IVIE 2021: imposta sul valore degli immobili all’estero

Oggi facciamo un focus sull’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Ai sensi dell’art. 19, DL 6.12.2011, n. 201 è istituita un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero.Le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero hanno dunque l’obbligo di versare l’Ivie.

L’imposta è dovuta dai:

  • proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni destinati a qualsiasi uso, compresi quelli destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo
  • titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione e superficie sugli stessi
  • concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali
  • locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

È bene sottolineare che dal 2020, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Base imponibile e aliquota
In generale, il valore degli immobili cambia in base allo Stato in cui sono situati:

  • per i Paesi appartenenti all’Unione europea (o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, come Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è quello catastale (così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato) per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimonial. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
  • Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

L’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

Va prestata attenzione al fatto che il versamento non è dovuto se l’importo complessivo non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. 

Dall’ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).

Versamento e dichiarazione

Per il versamento dell’Ivie si applicano le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti importi e date di acconto e saldo. Per i codici tributo da utilizzare nel modello F24 è bene consultarsi con il proprio commercialista.

Per dichiarare il valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare il quadro RW. Anche in questo caso è consigliabile consultarsi con un commercialista.

Quali sanzioni per il mancato o ritardato versamento dell’ivie?

Il mancato versamento dell’Ivie comporta delle sanzioni amministrative. Si tratta di sanzioni che, ordinariamente, vanno dal 3% al 15% del valore dell’attività patrimoniale non dichiarata. La sanzione ordinaria raddoppia nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute in un Paese “Black List”. Gli importi delle sanzioni, in questo caso salgono dal 6% al 30% del valore dell’immobile estero non dichiarato.

In ogni caso, se ci si accorge di aver presentato la dichiarazione senza aver compilato il quadro RW, è ancora possibile intervenire. In queste situazioni, infatti, è ancora possibile presentare una dichiarazione dei redditi integrativa. Questo è possibile fin quando non si riceve la notifica di un avvio di procedura di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Sono diversi i casi in cui la dichiarazione dei redditi deve essere integrata per la compilazione del quadro RW e per il pagamento dell’IVIE. Il consiglio, come già ribadito, è quello di rivolgersi sempre ad un dottorecommercialista esperto per evitare di sbagliare la compilazione del modello F24.